FIGLI DI TRAIANA!!!!

BASTA!!!! ce siamo rotti i coglioni ora se fa ricorso….

Queste le ultime parole del nostro legale PINI che dopo la partita con il Traiana (persa ovviamente per 7 a 3) a notato che alcuni giocatori avversari possiedono sia il cartellino UISP che FIGC. Questo ci ha fatto incazzare perche non è giusto nei confronti delle squadre di brocchi come “IL FEUDO”.

Quindi cari “Figli di Traiana” vi abbiamo ufficialmente dichiarato guerra e faremo di tutto per fare giustizia. Pensate che addirittura il nostro amatissimo Presidente Chiarini ha reagito con un “Porcamadò” (secco)

Anche i nostri amici della squadra “Ciclone” partecipano alla nostra crociata contro “Calcettopoli” e hanno già pubblicato un articolo che potrete leggere qui.

Per ora ci stiamo solamente informando su come fare e abbiamo cercato in rete (grazie ai nostri potenti mezzi…eheheh) qualche info sul traiana e i suoi componenti, ecco cosa è uscito:

CONTINUA….. (speriamo)

1 commento so far »

  1. XARRYX_22 said

    am febbraio 20 2008 @ 11:12

    IL DIBATTITO E’ APERTO:

    Re: RICORSO SI … RICORSO NO:
    Premesso che visto ci aspettano con tanto fervore mi darebbe una certa soddisfazione:
    – perdere con tanti gol
    – vederli festeggiare la C/1
    (e queste due probabilmente si realizzeranno :D)
    – mentre stappano lo champagne sventolargli sotto il naso l’ipotesi del ricorso, al di là dell’accoglimento o meno,
    in ogni caso quanto riportato da Francy mi sembra corretto.
    Nel primo bollettino della stagione (4/9/07) la UISP di Arezzo ha riportato le norme di partecipazione facendo propria la circolare del Consiglio Nazionale della UISP del 31/5/07 che regola le modalità di tesseramento di atleti FIGC e che prevede al comme E) lettera b) che gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 uomini categorie 3a, 2a, 1a, Promozione ed Eccellenza possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5 della Lega Calcio Uisp.
    Se non avevo inteso male, i fenomeni del Matiné giocano nel Foiano FIGC calcio a 11 che dovrebbe fare la 2a categoria (infatti al venerdì avevano problemi di allenamenti), quindi il Ciclone o altri potrebbero fare anche reclamo ma penso che verrebbe respinto, poi il reclamo va circostanziato, occorrebbe conoscere i nominativi dei tesserati FIGC, produrre documentazione circa la partecipazione a gare FIGC etc

    Capitolo Feudo: qui la situazione è leggermente differente. Infatti come indicato nella solita circolare del Consiglio Nazionale della UISP del 31/5/07 lettera F) le leghe territoriali (come quella di Arezzo) hanno la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni ai tesseramenti FIGC purché lo rendano noto. Probabilmente ad Arezzo avevano pensato di farlo ma si sono poi pentiti per le difficoltà di controllare i tesseramenti e per evitare una marea di ricorsi.
    Le uniche limitazioni che ha deciso la lega di Arezzo sono indicate nel successivo art. 30 Art. Deroga alla circolare della Lega Calcio Nazionale UISP del 31 Maggio 2007 e all’Art. 18 R. A. dove è specificato che associazioni con doppia affiliazione (FIGC-UISP ma anche UISP-UISP) che partecipano ai campionati di calcio a 5 e 11 possono schierare i tesserati FIGC fino al 31/1/08 (chissà perché fino a tale data).
    Quindi:
    – se il Traiana UISP e il Traiana FIGC sono la stessa società e non sono società diverse;
    – se la deroga si riferisce anche al caso in cui un atleta di calcio a 11 della Traiana affiliata FIGC partecipa ad una gara di calcio a 5 della stessa società Traiana affiliata UISP dopo il 31/1/08,
    allora potrebbe esserci un fondamento per il reclamo.
    Ovviamente, come detto sopra, il reclamo va documentato.

    Per Pietro: le modalità per l’eventuale reclamo le trovi sul sito della Lega Nazionale Calcio Uisp http://www.legacalciouisp.it sez. Normativa Generale Lega Calcio Uisp – ed. in vigore dal 1° settembre 2005 documento 5 http://www.legacalciouisp.it/uisp/archives/docs/pages/
    374503020a1bc922d99499b942692af141.pdf, questi i passi salienti:

    Titolo IV
    PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
    Capo I – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI
    ORGANI DISCIPLINARI
    61. Procedimenti davanti all’Organo di prima istanza
    I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:
    a) d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali delle Leghe calcio e di gara o di
    filmati;
    b) su impulso del Giudice dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 92 RD;
    c) su ricorso-esposto della parte interessata;
    d) su istanza di rettifica (art. 82 RD);
    e) su comunicazione del Procuratore arbitrale (art. 65 RD).
    […]
    Capo III – RICORSO-ESPOSTO, RICORSO E ISTANZA
    66. Soggetti legittimati a proporre ricorso-esposto o ricorso
    Sono legittimati a proporre ricorso-esposto o ricorso le Associazioni e i Tesserati
    aventi interesse, il Presidente della Lega calcio competente e il Coordinatore /
    Responsabile del Settore arbitrale competente.
    […]
    70. Forma del ricorso-esposto o del ricorso
    Il ricorso-esposto o il ricorso devono avere – a pena d’improcedibilità – la forma
    scritta e devono contenere:
    a) il nominativo del Tesserato o dell’Associazione ricorrente;
    b) l’indicazione dell’Organo disciplinare adito;
    d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
    e) l’esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
    f) l’indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
    g) la formulazione delle conclusioni;
    h) la data del ricorso-esposto o del ricorso;
    g) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora trattasi di Associazione, la sottoscrizione
    deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di
    una Associazione il cui Presidente è temporaneamente squalificato o impedito, la
    sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro tesserato con delega di firma
    depositata in Lega al momento dell’iscrizione all’attività;
    i) l’eventuale copia dell’avviso di ricevimento inviata alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall’art. 75 RD;
    j) l’importo cauzionale (art. 77 RD).
    La mancanza dei predetti requisiti – eccetto quello previsto dalla lettera b) – è
    condizione d’inammissibilità del ricorso-esposto o del ricorso.
    La mancata presentazione dell’avviso di ricevimento di cui alla lettera j) non
    costituisce vizio di forma se dell’avviso stesso viene prodotta copia prima
    dell’emissione della decisione.
    […]
    71. Preavviso di presentazione del ricorso-esposto
    a) Il ricorso-esposto deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con
    telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione) da
    inviare alla Lega calcio competente (art. 76 RD) entro le ore 24.00 del primo
    giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di
    inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
    […]
    72. Termini di presentazione del ricorso-esposto o del ricorso
    Il ricorso-esposto o il ricorso devono essere proposto all’Organo disciplinare
    sottoindicato nei termini a margine riportati:
    Organo giudicante termine decorrenza del termine
    Giudice di I grado 7 giorni dalla gara o dal fatto
    Giudice di II grado 7 giorni dalla pubblicazione della decisione
    impugnata
    Corte nazionale di giustizia 10 giorni dalla pubblicazione della decisione
    impugnata
    Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella
    di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento
    impugnato (art. 95/b RD).
    Qualora i fatti oggetto del ricorso-esposto o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il ricorso-esposto o il ricorso deve pervenire alla
    Segreteria della Lega calcio competente nel termine perentorio di un giorno da
    quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria
    deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente
    dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del ricorso-esposto o del
    ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l’avvenuta comunicazione e
    il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al
    fascicolo previsto dall’articolo 79 RD.
    Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del
    ricorso-esposto o del ricorso.
    Il ricorso-esposto o il ricorso sull’illecito sportivo o sull’irregolare tesseramento è
    ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e
    comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
    […]
    75. Modalità di presentazione del ricorso-esposto o del ricorso o del
    controricorso
    I ricorsi-esposti o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata
    con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della Lega calcio
    competente all’indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 49/c/4 RA), a
    pena di inaccoglibilità del ricorso-esposto o del ricorso stessi.
    In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul ricorso-esposto o sul
    ricorso il timbro della data di arrivo dell’atto. In caso di deposito l’incaricato deve
    altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del
    deposito.
    L’interessato deve allegare al ricorso-esposto o al ricorso l’importo cauzionale
    previsto dall’articolo 77 RD.
    Copia del ricorso-esposto o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine
    perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con
    avviso di ricevimento, al Tesserato o all’Associazione a cui l’atto illecito sia
    addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest’ultima possa svolgere
    le sue deduzioni nell’eventuale controricorso (art. 78 RD).
    […]
    76. Lega calcio competente alla ricezione del ricorso-esposto o del ricorso
    La Lega calcio competente a ricevere il ricorso-esposto o il ricorso è quella:
    a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti
    oggetto del ricorso-esposto o il ricorso;
    […]
    77. Cauzione
    I ricorsi-esposti o i ricorsi agli Organi disciplinari sottoindicati devono essere
    accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
    Organo giudicante Cauzione
    Giudice disciplinare (I grado) € 25,00
    […]
    79. Procedura di ricevimento e di trasmissione del ricorso-esposto o del
    ricorso o del controricorso all’Organo giudicante
    La Lega calcio competente a ricevere il ricorso-esposto o il ricorso (art. 76 RD)
    provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari
    ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due
    giorni dalla ricezione.
    […]
    96. Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 84 RD)
    Le decisioni dei Giudici sottoindicati devono essere pubblicate entro i giorni a
    fianco riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:
    Giudice giorni da
    disputa della partita o presentazione del ricorso-esposto,
    primo grado 7 con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia
    necessaria l’acquisizione di documenti

    Sinceramente mi sembra che anche per il Feudo la fatica da fare per produrre il reclamo non valga la pena per 2 punti, considerando anche l’incertezza circa l’accoglimento :)

    Scusate la lunghezza del post e le eventuali boiate scritte dovute senz’altro all’ora 😀

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